Sez. 1, Sentenza n. 3235 del 25/10/1972 (Rv. 361040 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RUOLI - SUPPLETIVI E SPECIALI - VARIAZIONI DEI RUOLI - NUOVE ISCRIZIONI O RETTIFICHE - DELIBERAZIONI DEI COMUNI - NOTIFICAZIONE - TERMINI - DISCIPLINA EX DL N 261 DEL 1948.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RUOLI - SUPPLETIVI E SPECIALI - VARIAZIONI DEI RUOLI - NUOVE ISCRIZIONI O RETTIFICHE - DELIBERAZIONI DEI COMUNI - NOTIFICAZIONE - TERMINI - DISCIPLINA EX DL N 261 DEL 1948.*
Secondo il testo originario degli artt 276 e 277 tu 14 settembre 1931, n 1175, sulla finanza locale, entro il 20 ottobre di ciascun anno i comuni dovevano deliberare le variazioni da apportare ai ruoli delle imposte per l'anno successivo, per effetto di nuove iscrizioni o di rettifiche, ed entro il termine di venti giorni, fissato per il deposito delle deliberazioni dovevano effettuare le relative notificazioni ai contribuenti. Secondo le modifiche apportate ai predetti articoli dall'art 11 DL 26 marzo 1948, n 261, sull'assetto della finanza delle provincie e dei comuni (come autenticamente interpretato dalla legge 22 dicembre 1960, n 1579) le anzidette deliberazioni possono essere adottate entro il 30 giugno dell'anno successivo e notificate nei successivi trenta giorni. (nella specie, in materia di tassa di occupazione di suolo pubblico e stata ritenuta tardiva la notifica dell'accertamento effettuata il 7 novembre dell'anno di Competenza del tributo). (Conf 2680'70, mass n 349114).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1960 num. 1579 art. 1, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 276 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Legge 26/03/1948 num. 261 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)