Sez. 3 - , Sentenza n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Contestazione, da parte di un terzo, dell’appartenenza del credito all’esecutato - Rimedi - Opposizione ex art. 619 c.p.c. - Necessità - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto, diverso dal terzo pignorato, che contesti l'appartenenza del credito all'esecutato è tenuto a far valere l'illegittimità della espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., restando esclusa, in quanto non sottoposto direttamente all'esecuzione, la sua legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)