Sez. 3, Sentenza n. 14639 del 27/06/2014 (Rv. 631576 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Terzo cessionario del credito - Contestazione dell'appartenenza del credito all'esecutato - Rimedi - Opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. - Necessità - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo cessionario, diverso dal terzo pignorato, che contesti la non appartenenza del credito all'esecutato in ragione dell'anteriorità, rispetto alla notificazione del pignoramento, della notificazione della cessione al debitore ceduto (ovvero l'accettazione di questa), è tenuto a far valere l'illegittimità dell'espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., senza poter proporre, in quanto soggetto estraneo al processo esecutivo, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., neppure ove rivolta contro l'ordinanza di assegnazione del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2914 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)