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Sez. 2, Sentenza n. 4515 del 23/08/1985 (Rv. 441979 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL PRESIDENTE E DELLO ESTENSORE - INDICAZIONE DATTILOSCRITTA DI GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO GIUDICANTE - INVALIDITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - ERRORE MATERIALE.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441979-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL PRESIDENTE E DELLO ESTENSORE - INDICAZIONE DATTILOSCRITTA DI GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO GIUDICANTE - INVALIDITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - ERRORE MATERIALE.*

Quando vi sia coincidenza tra la composizione del collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza di discussione della causa, il quale fa fede fino a querela di falso, e la composizione indicata nell'intestazione della sentenza e questa sia stata sottoscritta dal Presidente e dall'estensore, costituisce errore materiale e non determina alcuna Invalidità il fatto che la firma di detto estensore sia preceduta dalla indicazione dattiloscritta di altro giudice estraneo al collegio giudicante. (V 4129/82, mass n 422105; (V 4291/80, mass n 408770).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)