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Sez. 3, Sentenza n. 4129 del 13/07/1982 (Rv. 422105 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DELIBERAZIONE DA PARTE DEI MAGISTRATI PARTECIPANTI ALLA DISCUSSIONE - PRESUNZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN GIUDICE DIVERSO - MERO ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422105-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DELIBERAZIONE DA PARTE DEI MAGISTRATI PARTECIPANTI ALLA DISCUSSIONE - PRESUNZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN GIUDICE DIVERSO - MERO ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ.*

Qualora, in ordine alla composizione del collegio giudicante, via sia concordanza delle indicazioni fornite dal ruolo e dal verbale dell'udienza di discussione con quelle emergenti dalla intestazione della sentenza, deve presumersi fino a prova contraria, in base al principio di legittimità che assiste gli Atti processuali, che la sentenza medesima sia stata deliberata dagli stessi magistrati che parteciparono alla discussione, e che, pertanto, la sottoscrizione di essa da parte di un giudice diverso sia frutto di mero errore materiale, privo di effetti invalidanti ed emendabile con la procedura di correzioni di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. (Conf 5290/79, mass n 401884; (Conf 952/77, mass n 384573).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)