Sez. L, Sentenza n. 13114 del 11/06/2014 (Rv. 631458 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Controversie - Prova - Consulenza tecnica - Specifici rilievi critici all'operato del consulente tecnico nominato in primo grado - Deduzione della parte interessata - Esame da parte del giudice di appello - Obbligatorietà - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, comprese quelle concernenti domande d'invalidità pensionabile, ove la parte interessata abbia mosso all'operato del consulente tecnico nominato in primo grado specifici rilievi critici - che possono essere formulati anche con la produzione di certificazione medica di data posteriore a quella delle indagini peritali ed avere, pure, un oggetto differente rispetto a quello già trattato dallo stesso consulente, purché di sufficiente portata decisiva ai fini di un diverso giudizio clinico - il giudice di appello ha l'obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di procedere ai necessari accertamenti in merito, anche mediante nuove indagini tecniche o con la richiesta di chiarimenti al consulente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)