Sez. L, Sentenza n. 704 del 04/02/1986 (Rv. 444265 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - SPECIFICI RILIEVI CRITICI ALL'OPERATO DEL CONSULENTE TECNICO NOMINATO IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - SPECIFICI RILIEVI CRITICI ALL'OPERATO DEL CONSULENTE TECNICO NOMINATO IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*
Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, comprese quelle concernenti domande d'Invalidità pensionabile, ove la parte interessata abbia mosso all'operaio del consulente tecnico nominato in primo grado specifici rilievi critici - che possono essere formulati anche con la produzione di certificazione medica di data posteriore a quella delle indagini peritali, ovvero avente oggetto differente rispetto a quello già trattato dallo stesso consulente, che si riveli, tuttavia, di sufficiente portata decisiva ai fini di un diverso giudizio clinico - il giudice di appello ha l'Obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di procedere ai necessari accertamenti in merito, anche mediante nuove indagini tecniche o con la richiesta di chiarimenti al consulente suindicato. (Conf 5121/81, mass n 415909).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)