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Sez. 3, Sentenza n. 1993 del 08/04/1981 (Rv. 412697 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - DISCIPLINA EX ART 105 CODICE DELLA STRADA E 63 DEL RELATIVO REGOLAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412697-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - DISCIPLINA EX ART 105 CODICE DELLA STRADA E 63 DEL RELATIVO REGOLAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di circolazione stradale, la disciplina legale della precedenza nei crocevia (art 105, comma secondo, del DPR 15 giugno 1959 n 393) e, in genere, la prescrizione segnalata, la quale comporti l'Obbligo di dare la precedenza ai veicoli che percorrono altra strada confluente nell'incrocio, con provenienza sia da destra che da sinistra (art 105, comma sesto del DPR n 393 del 1959, in relazione all'art 63 del relativo regolamento, di cui al DPR 30 giugno 1959 n 420), estendono la loro efficacia vincolante sulla condotta di guida dei veicoli in tutta l'area del crocevia, perche la normativa generica e quella specifica tendono a regolare proprio l'ordinato transito dei veicoli nella zona d'interferenza di piu strade e di confluenza di piu correnti di traffico in una stessa area di suolo pubblico.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105, Legge 30/06/1959 num. 420 art. 63, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 63)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)