Sez. 3, Sentenza n. 1724 del 18/02/1998 (Rv. 512753 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Colpa esclusiva di un conducente - Prova indiretta - Configurabilità - Conseguenze - Liberazione per l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - Fattispecie in tema di evento realizzantesi in area caratterizzata dall'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli - Estensione dell'obbligo a tutta l'area del crocevia e non al solo punto di intersezione - Precedenza di fatto - Invocabilità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra - art. 105, secondo e sesto comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, in relazione all'art. 63 del regolamento, di cui al d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, vincolante in tutta l'area del crocevia e non solo nel punto di intersezione tra le strade confluenti - essendo la precedenza di fatto o cronologica esclusa dalla collisione, che dimostra l'errore di valutazione compiuto circa la necessaria mancanza di rischi o di pericolo per la circolazione e quindi di manovre di emergenza per il conducente favorito, e perciò dimostra la colpa di chi a quella precedenza di fatto pretenda di richiamarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 30/06/1959 num. 420 art. 63, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 63), Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)