Sez. 4, Sentenza n. 25332 del 12/05/2004 Ud. (dep. 07/06/2004) Rv. 228938 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Difensore di fiducia assente per legittimo impedimento - Presenza del difensore di ufficio - Dichiarazione di contumacia - Nullità - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
Non è causa di nullità la dichiarazione di contumacia dell'imputato intervenuta in assenza del difensore di fiducia, non comparso per legittimo impedimento, ma in presenza, e con l'assistenza, del difensore di ufficio, atteso che nessuna violazione del diritto di difesa deriva dalla dichiarazione medesima che è basata su un dato di fatto (la ingiustificata assenza dell'imputato) e che peraltro è soggetta a revoca automatica nel caso di successiva comparizione dell'imputato stesso il quale pertanto decide liberamente se comparire e interloquire nel processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 n. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)