Sez. 6, Sentenza n. 38464 del 05/10/2001 Ud. (dep. 26/10/2001) Rv. 220341 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Rinvio dell'udienza e contestuale dichiarazione di contumacia - Nullità assoluta - Sussistenza - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
La dichiarazione di contumacia dell'imputato è viziata da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con nullità di tutti gli atti successivi, se il giudice, ritenuto legittimo l'impedimento del difensore a comparire, anzicché provvedere a norma dell'art. 486, comma 3, cod. proc. pen. e sospendere o rinviare anche d'ufficio il dibattimento, fissare con ordinanza una nuova udienza e disporne la notificazione all'imputato non comparso, abbia, invece, nominato un difensore d'ufficio e dichiarato la contumacia dell'imputato, in assenza del difensore di fiducia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)