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Sez. 2, Sentenza n. 14577 del 21/08/2012 (Rv. 623712 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Acquisizione da parte del c.t.u. di documenti - Ammissibilità - Assenza di autorizzazione del giudice - Assunzione di informazioni e accertamento di fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623712-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE

Il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.(Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'acquisizione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di divisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)