Sez. L, Sentenza n. 19816 del 28/08/2013 (Rv. 628263 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso dell'INAIL per le prestazioni erogate - Prova del credito - Documenti non prodotti in giudizio - Esame da parte del consulente tecnico di ufficio - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In tema di accertamento dei postumi di un infortunio sul lavoro ed al fine dell'esatta quantificazione del credito in regresso dell'INAIL, il consulente tecnico nominato dal giudice può esaminare, in forza del disposto dell'art. 194, comma 1, cod. proc. civ., anche i documenti che le parti non abbiano prodotto in giudizio e fatto salvo, in ogni caso, il controllo delle parti sull'operato del consulente tecnico di ufficio a mezzo dei consulenti da loro nominati, ai sensi dell'art. 201, comma 1, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 201 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)