Sez. 6, Sentenza n. 1472 del 02/11/1998 Ud. (dep. 04/02/1999) Rv. 213452 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Irreperibilità di un imputato di reato connesso che aveva rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari - Disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - Dedotta inapplicabilità dell'art. 512 cod. proc. pen. ai giudizi pendenti - Erroneità - Applicabilità di tale norma - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
La disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, non vieta in alcun modo la lettura, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rilasciate nella fase delle indagini da soggetto imputato in procedimento connesso di cui, per sopraggiunta irreperibilità, non sia stato possibile assicurare la presenza in dibattimento, tanto più che tale norma è espressamente richiamata dall'art. 513, comma secondo, cod. proc. pen., proprio nel testo modificato dalla legge n. 267 del 1997.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)