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Sez. 5, Sentenza n. 9047 del 15/06/1999 Ud. (dep. 15/07/1999) Rv. 214293 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Dichiarazioni di coimputati o di imputati in reato connesso - Rese in fase di indagini preliminari e non rinnovate al dibattimento - Giudizio di appello - Necessità di rinnovazione del dibattimento allo scopo di ascoltare i dichiaranti - Condizioni - Carattere fondamentale di tali dichiarazioni ai fini del convincimento del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214293-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

In tema di giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari (e raccolte anche, eventualmente, mediante rogatoria all'estero) da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado (celebratosi anteriormente alle modifiche apportate all'art 513 cod.proc.pen. dalla legge 7.8.1997 n. 267) non possono essere utilizzate ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi 3 e 5 dell'art 6 della suddetta legge, la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e che inoltre precisa che, in caso in cui costoro non compaiano, ovvero si avvalgano della facoltà di non rispondere, le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari. (Nell'enunciare il principio sopra esposto, la Suprema corte ha anche precisato che la difficoltà di ascoltare, entro i tempi previsti per la conclusione del processo, il soggetto già sentito con rogatoria internazionale, non costituisce una impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi degli art 512 e 513 comma 2 cod.proc.pen.) (Vedasi Corte cost. sentenza n. 361 del 1998).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)