Sez. 1, Sentenza n. 937 del 13/03/1975 (Rv. 374324 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - REQUISITI - ABITAZIONE DELL'ALLOGGIO - ESTREMI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - REQUISITI - ABITAZIONE DELL'ALLOGGIO - ESTREMI.*
L'abitazione in uno degli alloggi, assunta dalla norma dell'art 1 della legge 30 marzo 1965, n 225, come requisito soggettivo necessario per poter chiedere la cessione in proprieta dell'alloggio stesso, esprime il concetto che il legislatore ha inteso ancorare il requisito medesimo non gia ad una qualunque relazione di fatto, anche transitoria o saltuaria, fra il soggetto e l'alloggio, bensi ad un rapporto di permanenza di quest'ultimo che, per la sua continuita e durata, valga ad esprimere la destinazione effettiva e durevole dell'alloggio a soddisfare il bisogno di abitazione di un soggetto in modo esclusivo o quanto meno prevalente. (fattispecie riguardante un caso in cui il soggetto, che in base a detta norma chiedeva la cessione in proprieta dell'alloggio, lo occupava saltuariamente nel periodo estivo, per la villeggiatura).*
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1965 num. 225 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)