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Sez. 1, Ordinanza n. 3600 del 08/02/2024 (Rv. 669962-01)

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Precedente nomina di un rappresentante volontario - Portata ostativa rispetto alla nomina di un amministratore di sostegno - Esclusione - Motivazione rafforzata dell’eventuale designazione di una diversa persona rispetto a quella scelta dal beneficiario - Necessità.
Stato
decisa il 2024-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669962-01

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE

In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta.

Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)