Sez. 1 - , Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019 (Rv. 653917 - 02)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Nomina dell'amministratore di sostegno – Designazione anticipata da parte dell’interessato ex art. 408 c.c. – Finalità – Conseguenze – Direttive sulle decisioni terapeutiche future – Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
La designazione anticipata dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall'art. 408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì la finalità di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all'amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall'art. 32 Cost., dagli art. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno che l'interessato, aderente alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, aveva preventivamente designato, anche allo scopo di far valere la sua irrevocabile volontà di non essere sottoposto, neanche in ipotesi di morte certa ed imminente, a trasfusioni a base di emoderivati).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 19, Costituzione art. 32, Tratt. Internaz. 04/04/1997 art. 5, Tratt. Internaz. 04/04/1997 art. 9, Tratt. Internaz. 04/04/1997 art. 21, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 2, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 3, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 35, Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 17, Legge 03/03/2009 num. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 com. 1, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)