Sez. L, Sentenza n. 10834 del 16/08/2000 (Rv. 539604 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova - Disciplina limitativa del licenziamento individuale - Inapplicabilità - Profughi disoccupati - Equiparazione agli invalidi civili di guerra ex art. 13 della legge n. 763 del 1981 - Portata - Giudizio di verifica dell'esercizio del potere discrezionale di recesso del datore di lavoro - Necessità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Nell'ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge n. 482 del 1968, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale anche per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso; ciò vale, a più forte ragione, nei confronti dei profughi disoccupati per i quali l'equiparazione agli invalidi civili di guerra è stata sancita dall'art. 13 della legge n. 763 del 1981 "ai soli fini delle assunzioni" previste dalla legge n. 482 del 1968 cit.. In ogni caso, peraltro, la discrezionalità del recesso datoriale, dettata dall'art. 2096 cod. civ., si contempera con il giudizio di verifica, nel senso che il lavoratore può sempre eccepire la nullità del recesso dimostrando di aver superato l'esperimento oppure provando che il licenziamento va ascritto ad un motivo illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 26/12/1981 num. 763 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)