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Sez. L, Sentenza n. 3689 del 09/04/1998 (Rv. 514416 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Patto di prova - Licenziamento per esito negativo della stessa - Motivazione - Obbligo del datore di lavoro - Sussistenza - Contestualità - Necessità - Esclusione - Richiesta del lavoratore - Rilevanza ex art. 2 legge n. 604 del 1966 - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514416-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

L'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento per esito negativo della prova dell'invalido assunto obbligatoriamente in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482 - obbligo funzionale al controllo giudiziale del recesso, in particolare con riferimento all'adeguatezza delle mansioni in relazione allo stato di invalidità - non richiede la contestualità della motivazione, che tuttavia deve essere fornita anche prima del giudizio, in caso di richiesta dal lavoratore, secondo la disciplina dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento perché la motivazione fornita con la lettera di recesso era generica).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)