Sez. 2, Sentenza n. 534 del 03/03/1971 (Rv. 350222 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE RELATIVA - STABILITA DI IMPIEGO - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI IN PIANTA ORGANICA - SUSSISTENZA - DIPENDENTI DI IMPRESA PRIVATA - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE RELATIVA - STABILITA DI IMPIEGO - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI IN PIANTA ORGANICA - SUSSISTENZA - DIPENDENTI DI IMPRESA PRIVATA - INSUSSISTENZA.*
Agli effetti dell'Obbligo dell'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a cui non sono soggetti gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilita di impiego, deve ritenersi che la stabilita nel posto, con l'effetto che il rapporto e destinato a durare, in via di principio, fino al raggiungimento dei limiti di eta, viene assicurata per legge ai dipendenti degli enti pubblici, impiegati ovvero operai, che siano titolari di posti nella pianta organica e non gia ai dipendenti delle imprese private, il cui rapporto e, di norma, a tempo indeterminato.*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)