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Sez. L, Sentenza n. 1492 del 09/03/1982 (Rv. 419310 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTO EX ART. 40 N. 2 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - STABILITÀ D'IMPIEGO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419310-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTO EX ART. 40 N. 2 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - STABILITÀ D'IMPIEGO - REQUISITI.*

La "stabilità d'impiego", che, ai sensi dell'art. 40 n. 2 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, esclude dall'Obbligo di Assicurazione contro la disoccupazione i dipendenti di aziende private, sussiste, dovendosi essa interpretare in senso pubblicistico, quando ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa, a norma dell'art. 2119 cod. civ. oppure vi siano altri determinati giustificati motivi, non soltanto genericamente indicati (come si verifica per la disposizione dello art. 3 della legge n. 1604 del 1966), ma tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi e, pertanto, ha una intensità maggiore di quella che, per la cosiddetta resistenza del rapporto di lavoro, consente la decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore pur in costanza di tale rapporto. (V 1340/77, mass n 385048; (V 1268/76, mass n 379956; (V 534/71, mass n 350222; (V 132/68, mass n 330980).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)