Sez. 1, Sentenza n. 2638 del 17/07/1969 (Rv. 342277 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI DI FATTO IRRILEVANZA - LIMITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI DI FATTO IRRILEVANZA - LIMITI.*
La disposizione di cui all'art.2935 cod.civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce alla possibilita legale di far valere il diritto, non anche alla possibilita materiale. La prescrizione non corre quando il diritto non possa essere esercitato per impedimenti legali (quali un termine non ancora scaduto od una condizione sospensiva non ancora verificata), mentre gli impedimenti di mero fatto sono irrilevanti ai fini della prescrizione, a meno che costituiscano casi di interruzione o sospensione espressamente previsti dalla legge. (V. 2797-66, massima n.325329 2592-66, massima n.324993).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)