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Sez. 5, Sentenza n. 123 del 24/01/1967 Ud. (dep. 16/02/1967) Rv. 103495 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI GIUDIZI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI ORDINARE LA RIUNIONE - DISCREZIONALITA - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1967-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103495-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI GIUDIZI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI ORDINARE LA RIUNIONE - DISCREZIONALITA - INCENSURABILITA.*

Il provvedimento di riunione dei processi puo essere emesso dal giudice di merito in base ad un giudizio di opportunita rimesso al suo apprezzamento discrezionale. L'imputato, per il combinato disposto degli artt 45, 413 cod proc pen, non ha un preciso diritto ad ottenere la decisione in unico contesto di tutte le cause dipendenti a suo carico, essendo invece espressamente disposto che la riunione dei giudizi puo essere ordinata soltanto se essa giovi alla speditezza del procedimento e, comunque, se il giudice ne ravvisa la convenienza e da essa non deriva ritardo notevole. La valutazione discrezionale sulla opportunita della riunione, essendo fondata su elementi di mero fatto, non e censurabile in Cassazione. (sulla discrezionalita e inoppugnabilita in genere, Conf 100466, 100554, 101114, 102854, anno 1966. Sui limiti della discrezionalita e inoppugnabilita se il provvedimento incida sulla Competenza o sull'accertamento della continuazione di reato, V in senso non uniformè 103257, ed ivi citate, 103289, 103443, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)