Sez. 2, Sentenza n. 1296 del 05/10/1965 Ud. (dep. 07/02/1966) Rv. 100466 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - DISCREZIONALITA - CASSAZIONE - INSINDACABILITA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - DISCREZIONALITA - CASSAZIONE - INSINDACABILITA.*
La riunione di piu giudizi rientra nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice (V art 413 cod proc pen): il decidere circa le ragioni di convenienza e di opportunita che possono consigliare la riunione implica una questione di fatto, rimessa all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito e quindi non proponibile in Sede di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)