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Sez. 1, Sentenza n. 40 del 08/01/1975 (Rv. 373166 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINI PER RICORRERE - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA - DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE - CONDIZIONI - CONTENUTO DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA - IMPUGNAZIONE INUTILE OD INTEMPESTIVA - IMPEDIMENTO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373166-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINI PER RICORRERE - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA - DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE - CONDIZIONI - CONTENUTO DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA - IMPUGNAZIONE INUTILE OD INTEMPESTIVA - IMPEDIMENTO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'art 146 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269) fissa in sei mesi il termine per ricorrere all'autorita giudiziaria, nei casi previsti dall'art 29 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, in tutte le controversie che hanno formato oggetto di decisione amministrativa, e stabilisce che il termine suddetto decorre, in ogni caso, dalla notificazione della decisione amministrativa, e cioe di quella decisione che chiude la fase del procedimento innanzi al giudice speciale; tale e la decisione che, o perche non impugnata dalla parte, o perche definitiva per sua natura, e l'ultima pronuncia possibile dinanzi a quella giurisdizione. La locuzione 'in ogni casò di cui al citato art 146, va interpretata nel senso che il contenuto della decisione e irrilevante agli effetti della decorrenza del termine, onde anche una controversia che si risolva in una decisione di contenuto meramente processuale puo essere idonea a far decorrere il termine. Ne consegue che una ulteriore impugnazione non consentita contro la decisione definitiva, al pari di una impugnazione intempestiva proposta dopo la scadenza del termine non impedisce che decorra e si maturi il termine semestrale per l'Azione dinanzi all' AGO. (nella specie, la decisione della commissione provinciale pronunziata in primo grado (Sezione di diritto) era stata impugnata per revocazione dinanzi alla stessa commissione che, dichiarata l'ammissibilita del ricorso, l'aveva rigettata nel merito. La commissione centrale, dinanzi alla quale erano state impugnate le due decisioni aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, sebbene la relativa decisione fosse stata impugnata dal contribuente solo per il merito, perche la revocazione era stata proposta contro decisione appellabile, ed inammissibile l'appello perche tardivo. Proposta Azione avanti all' AGO la sentenza impugnata ne aveva ritenuto la tempestivita, con riferimento alla data della decisione della commissione provinciale emessa in Sede di revocazione, osservando che la decisione della commissione centrale, aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilita della revocazione senza che l'ufficio avesse proposto impugnazione incidentale, sicche sull'ammissibilita della revocazione si era formato il giudicato. La Corte suprema ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria enunciando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)