Sez. 1, Sentenza n. 3474 del 04/08/1977 (Rv. 387043 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - GIURISDIZIONE DELL'AGO E DELLE COMMISSIONI: RAPPORTI - IN GENERE - DECADENZA DELL'UFFICIO DEL DIRITTO DI RICORRERE ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER OMESSA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ENTRO SESSANTA GIORNI - AZIONE DINANZI ALL'AGO - ESPERIBILITA - TERMINI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - GIURISDIZIONE DELL'AGO E DELLE COMMISSIONI: RAPPORTI - IN GENERE - DECADENZA DELL'UFFICIO DEL DIRITTO DI RICORRERE ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER OMESSA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ENTRO SESSANTA GIORNI - AZIONE DINANZI ALL'AGO - ESPERIBILITA - TERMINI.*
In tema di imposte dirette, sotto il vigore della disciplina del contenzioso tributario di cui al RDL 7 agosto 1936 n 1639, qualora l'ufficio sia decaduto dal diritto di ricorrere alla commissione centrale, per non aver notificato al contribuente la decisione della commissione provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento, tale decisione, acquista definitivita, ai sensi dell'art 22 quarto comma del citato decreto, ancorche l'ufficio medesimo abbia proposto tardivo ricorso alla commissione centrale. Ne consegue che, dalla data di scadenza degli indicati sessanta giorni, e nel termine di sei mesi, e esperibile da parte dell'ufficio l'Azione davanti alla autorita giudiziaria, rimanendo irrilevante, a tal fine, che la commissione centrale non abbia ancora pronunciato l'inammissibilita del ricorso. (V 40/75, mass n 373166; (V 1484/66, mass n 322948; (V 514/71, mass n 350180; (contra 1602/59).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 35, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)