Sez. 5, Sentenza n. 2302 del 11/11/1988 Ud. (dep. 15/02/1989) Rv. 180497 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - APPLICABILITÀ IN TEMA DI BANCAROTTA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - APPLICABILITÀ IN TEMA DI BANCAROTTA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è configurabile solo quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella degli altri concorrenti, ma addirittura minima, sì da aver esplicato un'efficacia eziologica del tutto marginale e quasi irrilevante nella produzione dell'evento. Ne consegue che detta attenuante non è applicabile nel delitto di bancarotta quando si accerta che esso è commesso da soggetti che abbiano svolto nella impresa, dichiarata fallita, un ruolo decisivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)