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Sez. L, Sentenza n. 6052 del 23/06/1994 (Rv. 487174 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Clausola contrattuale anteriore alla legge n. 297 del 1982 - Nullità per contrasto col principio dell'onnicomprensività - Recupero della validità ex art. 1 citata legge n. 297 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487174-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

La clausola di un contratto collettivo anteriore alla legge 29 maggio 1982 n. 297, che sia nulla per contrasto col principio dell'onnicomprensività della retribuzione sancita dal vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità (principio applicabile anche nella determinazione dell'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione), non recupera validità (ai fini della determinazione dell'indennità di fine rapporto per il periodo successivo al 1 giugno 1982) per effetto della disposizione dell'art. 2120, secondo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982, che fa salve le diverse previsioni dei contratti collettivi in tema di determinazione della retribuzione ai fini del trattamento di fine rapporto, atteso che le previsioni collettive fatte salve da tale norma sono solo quelle dei contratti stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, come si evince anche dalla caducazione, ad opera del decimo ed undicesimo comma dell'art. 4 della stessa legge, di tutte le disposizioni legislative e collettive regolanti la materia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)