diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5624 del 05/05/2000 (Rv. 536158 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Indennità di buonuscita - Computo - Principio di omnicomprensività della retribuzione - Deroga - Condizioni - Espressa previsione in contratti collettivi successivi alla novella n. 297 del 1982 - Necessità - Richiamo a clausole di contratti anteriori prevedenti la deroga - Ammissibilità - Condizioni - Riformulazione della clausola richiamata con esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità.
Stato
decisa il 2000-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536158-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'omnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo ai fini dell'indennità di buonuscita in favore degli autoferrotranvieri (con la conseguente inclusione di tutte le voci retributive continuativamente corrisposte) può essere derogata soltanto da contratti o accordi collettivi successivi all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 e sempre che detti accordi o contratti preveda espressamente tale deroga, ovvero, in caso di richiamo a clausole di contratti previgenti che prevedevano tale deroga (clausole da considerarsi nulle con riferimento alla disciplina anteriore alla citata novella n. 297 del 1982) riformulino le clausole richiamate con l'esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)