Sez. 2, Sentenza n. 1033 del 17/05/1967 (Rv. 327359 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI.*
L'art. 1117 cod.civ. stabilisce che, salvo il titolo contrario, formano oggetto di proprieta comune quelle parti dell'edificio che ne condizionano la stessa esistenza e quelle che siano destinate permanentemente all'uso e al godimento comune. Se il bene, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso e al godimento di una parte dell'immobile che formi oggetto di un autonomo diritto di proprieta, vien meno il presupposto della suddetta presunzione, giacche la destinazione particolare vince la presunzione di comunione alla stessa stregua di un titolo contrario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)