Sez. 2, Sentenza n. 1677 del 14/05/1969 (Rv. 340635 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI - LIMITI - USO ESCLUSIVO DI UNA PARTE D'IMMOBILE DI AUTONOMA PROPRIETA - INSUSSISTENZA DELLA PRESUNZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI - LIMITI - USO ESCLUSIVO DI UNA PARTE D'IMMOBILE DI AUTONOMA PROPRIETA - INSUSSISTENZA DELLA PRESUNZIONE.*
La presunzione legale di condominio di talune parti dello edificio condominiale si basa sulla destinazione all'uso o al godimento comune, che deve sussistere anche per quelle parti indicate nominativamente nell'art.1117 cod civ (tra cui le scale) e risultare da elementi obiettivi, cioe dall'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo. Ne consegue che, quando il bene, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, oggetto di un autonomo diritto di proprieta, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita necessaria, giacche la destinazione particolare vince la presunzione legale di condominio, alla stessa stregua di un titolo contrario. (nella specie, il SC ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano escluso che una scaletta, collocata in apposito spazio delimitato e recintato nella terrazza di un condomino, fosse destinata all'uso di tutti i condomini, rilevando che essa si limitava a collegare il dislivello tra due terrazze poste a livello superiore e non continuava, con altra rampa, per l'accesso alla copertura della tromba delle scale). (V 898/68 mass n 332236 1033/67 mass n 327359).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)