Sez. 2, Sentenza n. 713 del 11/03/1972 (Rv. 356832 - 01)
NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI), DEI NOTAI - IN GENERE - DIVIETO DI ROGARE ATTI CON PERSONE INCAPACI DI OBBLIGARSI - VIOLAZIONE - NULLITA DELL'ATTO - INSUSSISTENZA - INFRAZIONE DISCIPLINARE DEL NOTAIO.*
NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI), DEI NOTAI - IN GENERE - DIVIETO DI ROGARE ATTI CON PERSONE INCAPACI DI OBBLIGARSI - VIOLAZIONE - NULLITA DELL'ATTO - INSUSSISTENZA - INFRAZIONE DISCIPLINARE DEL NOTAIO.*
La violazione della norma contenuta nell'art 54 del RD 10 settembre 1914 n 1326, che fa divieto ai notai di rogare Atti nei quali intervengano persone che non possono giuridicamente obbligarsi (nella specie minori di eta), non e causa di nullita dell'atto, ma costituisce mera infrazione disciplinare da parte del notaio, cui soltanto la norma e rivolta, dato che le nullita dell'atto notarile sono unicamente quelle elencate dall'art 58 della legge 16 febbraio 1913 n 89), il quale dispone espressamente che, fuori dei casi da essa norma previsti, l'atto non e nullo, ma il notaio che contravviene alle Disposizioni della legge e soggetto alle sanzioni dalla medesima comminate.*
Riferimenti normativi: Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 54, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)