Sez. 3, Sentenza n. 11128 del 11/11/1997 (Rv. 509865 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Divieto di rogare atti con l'intervento di persone non assistite o autorizzate nei modi di legge - Nullità dell'atto - Esclusione - Mera annullabilità - Sussistenza - Conseguenze - Infrazione di cui all'art. 28 comma primo della legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Configurabilità - Esclusione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, poiché l'atto redatto in violazione dell'art. 54 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326,(che fa divieto al notaio di rogare atti nei quali intervengano persone non assistite o autorizzate nei modi di legge) è solo annullabile e non nullo, non risulta integrata l'infrazione di cui all'art. 28 comma primo della legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)