Sez. U, Sentenza n. 20 del 27/10/1999 Cc. (dep. 03/12/1999) Rv. 214639 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Sentenza dichiarativa della falsità - Provvedimenti c.d. riparatori - Adottabilità - Limite del pregiudizio per i terzi non intervenuti nel procedimento - Sussistenza - Interesse dell'imputato a far valere in sede di impugnazione i vizi di detti provvedimenti - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - FALSITÀ IN DOCUMENTI
In tema di sentenza dichiarativa di falsità, se tale dichiarazione costituisce una conseguenza necessaria dell'accertamento della non rispondenza al vero di atti o di documenti, i provvedimenti c.d. riparatori (cancellazione totale o parziale, ripristinazione, rinnovazione, riforma), volti a realizzare la "restitutio in pristinum" dell'atto o del documento su cui è caduta la falsificazione, hanno invece carattere soltanto eventuale e non possono essere adottati, ai sensi del secondo comma dell'art. 537 cod. proc. pen., se pregiudizievoli degli interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. Ne consegue, sul piano della legittimazione all'impugnazione, che l'imputato non ha interesse concreto ed attuale a far valere, in luogo dei terzi estranei al processo, i vizi che eventualmente inficiano i predetti provvedimenti riparatori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)