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Sez. 5, Sentenza n. 44613 del 25/10/2005 Cc. (dep. 06/12/2005) Rv. 232717 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Omessa dichiarazione di falsità di una autorizzazione amministrativa - Illegittimità - Sussistenza - Legittimazione della Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. - Esclusione. .
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232717-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

È illegittima la decisione con cui il Tribunale pronunci sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., omettendo di dichiarare la falsità di una autorizzazione amministrativa, in quanto, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537, comma primo, cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o documenti; in tal caso, tuttavia, la Corte di cassazione non è legittimata ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., i quali richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)