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Sez. 3, Sentenza n. 428 del 19/01/1987 (Rv. 450169 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE INTIMATA - NULLITÀ PER INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450169-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE INTIMATA - NULLITÀ PER INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INCLUSIONE.*

Il principio secondo il quale la Costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi, opera anche nell'ipotesi di incompetenza funzionale dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto la notifica. (Conf 2884/85, mass n 440639; (Conf 5774/84, mass n 437449; (Conf 7308/83, mass n 431907; (Conf 5160/79, mass n 401777).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)