Sez. 1, Sentenza n. 5774 del 15/11/1984 (Rv. 437449 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE INTIMATA - INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL'ESECUTORE DELLA NOTIFICAZIONE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DIFETTO O VIZI DELL'AUTORIZZAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONFIGURABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE INTIMATA - INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL'ESECUTORE DELLA NOTIFICAZIONE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DIFETTO O VIZI DELL'AUTORIZZAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONFIGURABILITÀ.*
Il principio secondo cui la Costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi, riguarda anche l'ipotesi della incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica, sia essa diretta (Mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 34 del d.P.R. 25 dicembre 1959 n. 1229) ovvero derivata (difetto delle condizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata). (V 2767/71, mass n 353941; (Conf 4162/75, mass n 378503).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)