diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33039 del 10/11/2021 (Rv. 663306 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Pendenza del termine per impugnare la decisione della Commissione nazionale di revoca della protezione internazionale – Espulsione - Legittimità – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663306-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

E' vietata l'espulsione del cittadino straniero in pendenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento di revoca della protezione internazionale della Commissione nazionale, stante l'identità della situazione rispetto a quella in cui la Commissione territoriale abbia respinto la domanda di protezione internazionale, ipotesi in cui il richiedente non ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto, suscettibile di essere impugnato.

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33, Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)