Sez. 1 - , Ordinanza n. 32958 del 13/12/2019 (Rv. 656480 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Rigetto da parte della commissione territoriale - Espulsione in pendenza del termine per impugnare - Divieto - Dichiarazione dello straniero di non voler richiedere la protezione internazionale - Irrilevanza - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, è vietata l'espulsione del richiedente asilo al quale la commissione territoriale abbia già respinto la domanda con provvedimento ancora impugnabile, anche se dichiari al personale di polizia di non voler presentare domanda di protezione internazionale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo di lasciare il territorio italiano sorge soltanto dopo il decorso del termine per impugnare le pronunce negative e che la menzionata dichiarazione non priva l'interessato del diritto di impugnarle.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 23, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)