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Sez. L, Sentenza n. 10806 del 09/11/1990 (Rv. 469704 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - TRATTAMENTO ECONOMICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO PER INABILITÀ FISICA - COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI - STERILIZZAZIONE DELLA CONTINGENZA - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469704-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - TRATTAMENTO ECONOMICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO PER INABILITÀ FISICA - COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI - STERILIZZAZIONE DELLA CONTINGENZA - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

Nonostante l'ampia formulazione dell'art. 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito con modifiche dalla legge 31 marzo 1977 n. 91), che estende la cosiddetta sterilizzazione della contingenza (dall'art. 1 dello stesso d.l. sancita con riferimento all'indennità di cui all'art. 2120 cod. civ.) a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro e di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, detta estensione deve ritenersi limitata ai trattamenti che, oltre quello della maturazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, presentino gli altri connotati essenziali dell'indennità di anzianità, e cioè la natura di retribuzione (sia pure differita), la struttura di calcolo (con riferimento all'ultima retribuzione onnicomprensiva ed all'anzianità maturata) e la funzione previdenziale (di sostegno al lavoratore per il superamento delle difficoltà economiche conseguenti alla cessazione dell'attività lavorativa). Consegue che alla detta sterilizzazione non soggiace il cosiddetto rimborso dei contributi di cui all'art. 16 n. 3 testo unico degli accordi aziendali dell'a.M.T. Di Catania del 18 agosto 1965, erogato ai lavoratori collocati anticipatamente a riposo per inabilità fisica, atteso che esso difetta dei connotati della proporzionalità all'anzianità maturata in azienda ed ha natura esclusivamente previdenziale. (Conf 1891/89, mass n 462547).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)