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Sez. U, Sentenza n. 1891 del 21/04/1989 (Rv. 462547 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - ESCLUSIONE DEGLI AUMENTI DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462547-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - ESCLUSIONE DEGLI AUMENTI DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art. 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 - che, nel testo introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 1977 n. 91, estende l'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977, a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate - si riferisce ad indennità che presentino comunque i connotati propri dell'indennità di anzianità, la quale è caratterizzata non solo dal momento di maturazione del diritto, individuato in quello della cessazione del rapporto, ma anche dal riferimento, per la sua Determinazione, alla pregressa durata del rapporto ed alla retribuzione corrisposta al lavoratore, nonché dalla sua peculiare natura di retribuzione differita oltre che dalla sua funzione in senso lato previdenziale. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto applicabile detta norma al cosiddetto rimborso dei contributi previsto dall'art. 16 del T.U. Degli accordi aziendali, considerando solo la coincidenza del momento costitutivo della relativa obbligazione con quello del collocamento anticipato a riposo e trascurando d'indagare se tale trattamento di fine rapporto fosse calcolato con riguardo alla pregressa durata del rapporto di lavoro nonché all'entità della retribuzione e se presentasse natura di retribuzione differita a carattere - latamente - previdenziale o natura e funzioni diverse). (Conf 2124/87, mass n 451364; (Conf 838/87, mass n 450523; (Conf 2980/86, mass n 445985; (contra 1935/88, mass n 457835; (contra 5380/85, mass n 442616).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)