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Sez. 3, Sentenza n. 467 del 18/02/1972 (Rv. 356413 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MODALITA DI PAGAMENTO DETERMINANTE LO SPOSTAMENTO DEL LUOGO - INOSSERVANZA - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356413-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MODALITA DI PAGAMENTO DETERMINANTE LO SPOSTAMENTO DEL LUOGO - INOSSERVANZA - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*

Nell'ipotesi, in cui non e osservata la modalita di pagamento cui e legato lo spostamento del luogo di pagamento, riprende vigore la regola generale ed il prezzo deve essere pagato al domicilio del creditore. (Conf 1455'70, mass n 347287).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)