Sez. 3, Sentenza n. 467 del 18/02/1972 (Rv. 356413 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MODALITA DI PAGAMENTO DETERMINANTE LO SPOSTAMENTO DEL LUOGO - INOSSERVANZA - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MODALITA DI PAGAMENTO DETERMINANTE LO SPOSTAMENTO DEL LUOGO - INOSSERVANZA - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*
Nell'ipotesi, in cui non e osservata la modalita di pagamento cui e legato lo spostamento del luogo di pagamento, riprende vigore la regola generale ed il prezzo deve essere pagato al domicilio del creditore. (Conf 1455'70, mass n 347287).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)