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Sez. 3, Sentenza n. 1455 del 15/09/1970 (Rv. 347287 - 01)

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - DESIGNAZIONE DI UN DETERMINATO LUOGO - COLLEGAMENTO TRA DETTA DESIGNAZIONE ED UN DETERMINATO MODO DI ADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO - RIPRISTINO DELLA REGOLA GENERALE DI CUI ALL'ART 1498, COMMA TERZO COD CIV - FORO COMPETENTE - FORO DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347287-01

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - DESIGNAZIONE DI UN DETERMINATO LUOGO - COLLEGAMENTO TRA DETTA DESIGNAZIONE ED UN DETERMINATO MODO DI ADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO - RIPRISTINO DELLA REGOLA GENERALE DI CUI ALL'ART 1498, COMMA TERZO COD CIV - FORO COMPETENTE - FORO DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - FATTISPECIE.*

Il principio secondo cui il pagamento del prezzo nella vendita deve essere effettuato al domicilio del venditore ogni qualvolta per un qualsiasi motivo non sia stato effettuato all'atto della consegna, ha una portata piu ampia ed e applicabile anche quando la designazione di un certo luogo di pagamento sia strettamente legata alla previsione di un certo modo di adempimento, perche in tale ipotesi l'inadempimento, salva diversa espressa previsione, non puo non comportare la caducazione anche di quella designazione, con la conseguenza che torna ad essere operante la regola generale dell'art 1498, terzo comma cod civ. pertanto, ai fini della Determinazione della Competenza per territorio, il forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art 20 cod proc civ, e quello del luogo del domicilio del venditore. (nella specie, il pagamento era stato convenuto a mezzo titoli, ma il compratore aveva rifiutato di consegnare le cessioni per asseriti difetti della merce ricevuta, onde la Corte ha ritenuto che anche se fosse stata pattuita, come si sosteneva da una delle parti, la clausola di pagamento al passaggio del rappresentante, questa aveva esaurito la sua funzione per effetto dell'inadempimento del compratore e pertanto il luogo di domicilio di quest'ultimo non poteva costituire un punto di riferimento ai fini del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)