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Sez. 3, Sentenza n. 578 del 14/03/1964 (Rv. 300767 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1964-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300767-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - DIFFERENZE.*

La differenza fondamentale tra la compensazione legale e quella giudiziale risiede nel fatto che nell'una la liquidita del debito e anteriore alla lite e quindi si puo definire sostanziale, mentre nell'altra il debito opposto non e liquido, ma viene valutato dal giudice nel suo concreto ammontare e la liquidita e una conseguenza del processo, talche nel primo caso la sentenza che pronunzia la compensazione e di mero accertamento, laddove nel secondo si verifica un accertamento costitutivo e, pertanto, gli effetti della compensazione non retroagiscono al momento della coesistenza dei due debiti, o, piu esattamente, al momento in cui i due debiti siano divenuti liquidi ed esigibili. (V. N.3420/58; 2431/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)