Sez. 2, Sentenza n. 1536 del 21/02/1985 (Rv. 439532 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - DISTINZIONE - EFFETTI RISPETTIVI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - DISTINZIONE - EFFETTI RISPETTIVI.*
La compensazione legale e quella giudiziale si distinguono in quanto mentre la prima presuppone la presenza anteriore alla causa di due debiti liquidi ed esigibili, l'altra richiede che il debito opposto in compensazione non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione. Ne consegue che, mentre gli effetti della compensazione legale retroagiscono al momento della coesistenza dei debiti, quelli della compensazione giudiziale si verificano ex nunc, cioè dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara. (Conf 2037/76, mass n 380866; (Conf 1924/75, mass n 375617; (Conf 1211/66, mass n 322429; (Conf 578/64, mass n 300767).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)