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Sez. 1, Sentenza n. 6980 del 20/06/1997 Ud. (dep. 14/07/1997) Rv. 208258 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Definibilità allo stato degli atti - Valutazione del giudice - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208258-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI

Allorquando venga formulata richiesta di giudizio abbreviato, il giudice del merito deve, con una prognosi "ex ante", verificare, in relazione alla situazione processuale esistente, se sussista o non il presupposto - essenziale per tale rito - della definibilità del processo allo stato degli atti. Tale valutazione deve essere diretta a stabilire la decisività o meno delle risultanze probatorie acquisite e, in caso negativo, la necessità di ulteriori accertamenti in dibattimento per la definizione del processo: il giudizio sulla effettiva utilità del passaggio dalla udienza preliminare al dibattimento - se adeguatamente corroborato dai giudici di merito ed espresso sulla base di un corretto "iter" logico-valutativo - si sottrae al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)