Sez. 6, Sentenza n. 9303 del 20/04/1995 Ud. (dep. 01/09/1995) Rv. 202996 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Presupposto | Definibilità allo stato degli atti - Incidenza della confessione dell'imputato - Valutazione del giudice - Sindacato di legittimità - Ambito.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Presupposto
In tema di giudizio abbreviato (art. 438 e ss. cod. proc. pen.), la definibilità del processo allo stato degli atti prescinde dalla confessione resa dall'imputato, non essendo questa sempre del tutto esaustiva in relazione alla vicenda che forma oggetto dell'imputazione. Essa si fonda, invece, sulla completezza degli elementi di prova raccolti e sulla previsione della loro immodificabilità per ciò che concerne la compita ricostruzione storica del fatto reato e la sua attribuibilità all'imputato. Da parte del giudice del dibattimento e di appello, nel caso di dissenso del P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato, va apprezzata nell'ottica di una prospettiva "ex ante", a nulla rilevando che il dibattimento non abbia arrecato elementi di novità rispetto alle prove già acquisite. Tale valutazione integra un giudizio di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata. Ciò significa che, quando la riduzione per il rito sia stata applicata, dovrà emergere, dalla motivazione della sentenza, l'adeguata dimostrazione della irrilevanza, ai fini della decisione di merito adottata dal giudice, di ogni e qualsiasi elemento che sia stato acquisito nel corso del dibattimento; per converso, quando la riduzione non sia stata applicata, dovrà risultare dalla motivazione della sentenza o che elementi acquisiti nel corso del dibattimento sono stati effettivamente utilizzati al fine del decidere ovvero che, in caso di mancata utilizzazione, la situazione, valutata con riguardo al momento della mancata prestazione del consenso, era comunque tale da far ragionevolmente prevedere la utilità di ulteriori approfondimenti, in sede di giudizio, delle già acquisite risultanze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)