Sez. 1, Sentenza n. 1117 del 14/02/1984 (Rv. 433261 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - DECRETO DEL TRIBUNALE DI ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA "PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ" RELATIVE ALL'EX CONIUGE DECEDUTO - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE EX ARTT. 287 - 288 COD. PROC. CIV. - CONTENUTO - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - DECRETO DEL TRIBUNALE DI ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA "PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ" RELATIVE ALL'EX CONIUGE DECEDUTO - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE EX ARTT. 287 - 288 COD. PROC. CIV. - CONTENUTO - LIMITI.*
Con riguardo al decreto, reso dal tribunale, su ricorso proposto ai sensi dell'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, di attribuzione al coniuge divorziato della "pensione di riversibilità" relativa all'ex coniuge deceduto, deve escludersi che il medesimo tribunale, in Sede di procedimento di correzione a norma degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., possa dichiarare che la suddetta espressione "pensione di riversibilità" vede intesa come comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità speciale, qualora una siffatta integrazione del precedente provvedimento non si traduca in un mero emendamento di errore materiale, cioè di svista, dimenticanza o distrazione riconoscibile "ictu oculi" dal complessivo esame del provvedimento stesso, ma ne implichi una interpretazione, mediante indagine sulla volontà del giudice. (V 2777/82, mass n 420649; (V 4248/76, mass n 382936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)