Sez. 1, Sentenza n. 4248 del 16/11/1976 (Rv. 382936 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORI MATERIALI DELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ORDINANZA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - TUTELA DEI DIRITTI NASCENTI DAL GIUDICATO - IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA - AMMISSIBILITA - FINALITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORI MATERIALI DELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ORDINANZA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - TUTELA DEI DIRITTI NASCENTI DAL GIUDICATO - IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA - AMMISSIBILITA - FINALITA.*
L'ordinanza di correzione degli errori materiali della sentenza passata in giudicato e provvedimento sostanzialmente amministrativo, contro il quale non e concessa impugnazione, poiche non e consentito alcun Sindacato sul modo con cui il giudice e pervenuto alla correzione dell'errore. L'impugnazione, invece, e consentita dalla legge a tutela degli eventuali diritti nascenti dal giudicato, relativamente alle parti corrette della sentenza, e si risolve in un mezzo di verifica della legittimita della correzione, al fine di accertare se con l'ordinanza siano stati corretti errori o omissioni emendabili col particolare procedimento previsto dall'art 288 cod proc civ, oppure si sia posto rimedio ad un errore di giudizio, attentando cosi all'integrita della decisione nella sua sostanza. L'omissione e l'errore, infatti, debbono risultare manifesti dal semplice confronto tra la parte errata e le considerazioni di fatto e di diritto contenute nella motivazione, senza alcuna rinnovata valutazione che possa intaccare il contenuto della decisione e senza alcuna interpretazione della sentenza da correggere. (V 28/74, mass n 367517; (V 3434/73, mass n 367418; (V 1701/73, mass n 364620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)